PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio).

      1. Il primo e il secondo periodo dell'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: «La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2008, per un ammontare complessivo sino a 78.000 euro, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 31 dicembre 2008 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1o gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni».
      2. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

      «5-bis. Il medesimo incentivo fiscale previsto dal comma 5 del presente articolo si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2008 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile

 

Pag. 6

entro il 30 giugno 2009. In tale caso, la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di una aliquota del 41 per cento del valore degli interventi realizzati, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante dall'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal citato comma 5.

      5-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota, sino a un importo massimo di 78.000 euro, delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico: per la costruzione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune; per l'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi; per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte dei terzi; per l'esecuzione di opere dirette alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico o al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti a metano o basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia; per gli interventi di bonifica dall'amianto; per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici, relativamente agli impianti di cui alle leggi 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, e 6 dicembre 1971, n. 1083; per l'adozione di misure antisismiche anche per l'edilizia scolastica privata, con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, soprattutto sulle parti strutturali, e per l'adozione di misure finalizzate alla mitigazione del rischio

 

Pag. 7

idrogeologico, nelle aree classificate a pericolosità da media a molto elevata e a rischio da medio a molto elevato nei piani di assetto idrogeologico delle autorità di bacino; per l'esecuzione di opere volte a evitare infortuni domestici. Gli interventi relativi alla sicurezza sismica e statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o sui complessi di edifici collegati strutturalmente e, insieme agli interventi relativi alla mitigazione del rischio idrogeologico, devono comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari».

      3. La detrazione di cui al comma 5-ter dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 2 del presente articolo, spetta anche per le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria, idonea a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per gli interventi necessari al rilascio di tale documentazione.
      4. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: «30 settembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
      5. Le agevolazioni di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come da ultimo modificati dal presente articolo si applicano anche agli immobili gestiti dagli istituti autonomi delle case popolari o dai nuovi soggetti che ne hanno assunto le funzioni.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 85 milioni di euro per l'anno 2006 e a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito

 

Pag. 8

dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.